ANAM – Agencia Nacional de Aduanas de México

Sistema Electrónico
de Aduanas

Certificati di origine

Quando le merci sono importate con un trattamento tariffario preferenziale coperto da una prova di origine, una certificazione di origine o un certificato di origine in vigore in conformità con qualsiasi trattato o accordo commerciale firmato dal Messico, e la classificazione tariffaria indicata
in tale documento differisce dalla voce tariffaria dichiarata nella dichiarazione doganale, la prova di origine, la certificazione di origine o il certificato di origine sono considerati validi nei seguenti casi:

  1. Quando la prova di origine, la certificazione di origine o il certificato di origine in vigore sono stati rilasciati sulla base di un sistema di codifica e classificazione tariffaria diverso da quello utilizzato dal Messico o su una versione diversa del sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci in conformità con gli emendamenti concordati in sede di OMD, purché non vengano apportate modifiche alla legislazione in materia;
  2. Quando l’autorità doganale messicana ha stabilito che la classificazione tariffaria delle merci è inesatta;
  3. Quando le merci sono importate sotto la protezione della regola 8a. o sono merci incluse nelle voci tariffarie 9803.00.01 o 9803.00.02.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che la descrizione delle merci indicata nella prova d’origine, nel certificato d’origine o nel certificato d’origine in vigore coincida con quella dichiarata nella dichiarazione doganale e consenta la piena identificazione delle merci presentate
per lo sdoganamento.

D’altra parte, in conformità con gli accordi di libero scambio di cui il Messico è parte e che sono in vigore, le merci possono essere importate con un trattamento tariffario preferenziale ed essere presentate per lo sdoganamento insieme ai loro accessori, parti di ricambio o strumenti, a condizione che siano classificati come parte di tali merci. In questi casi, la certificazione di origine o il certificato di origine che copre le merci sarà valido anche per gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili, a condizione che questi ultimi non siano fatturati separatamente.

Base giuridica: Articolo 36-A della Legge Doganale e Regole 3.1.12. e 3.1.13. delle Regole Generalin del Commercio Estero in vigore.