Certificati di origine
Quando le merci sono importate con un trattamento tariffario preferenziale coperto da una prova di origine, una certificazione di origine o un certificato di origine in vigore in conformità con qualsiasi trattato o accordo commerciale firmato dal Messico, e la classificazione tariffaria indicata
in tale documento differisce dalla voce tariffaria dichiarata nella dichiarazione doganale, la prova di origine, la certificazione di origine o il certificato di origine sono considerati validi nei seguenti casi:
- Quando la prova di origine, la certificazione di origine o il certificato di origine in vigore sono stati rilasciati sulla base di un sistema di codifica e classificazione tariffaria diverso da quello utilizzato dal Messico o su una versione diversa del sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci in conformità con gli emendamenti concordati in sede di OMD, purché non vengano apportate modifiche alla legislazione in materia;
- Quando l’autorità doganale messicana ha stabilito che la classificazione tariffaria delle merci è inesatta;
- Quando le merci sono importate sotto la protezione della regola 8a. o sono merci incluse nelle voci tariffarie 9803.00.01 o 9803.00.02.
Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che la descrizione delle merci indicata nella prova d’origine, nel certificato d’origine o nel certificato d’origine in vigore coincida con quella dichiarata nella dichiarazione doganale e consenta la piena identificazione delle merci presentate
per lo sdoganamento.
D’altra parte, in conformità con gli accordi di libero scambio di cui il Messico è parte e che sono in vigore, le merci possono essere importate con un trattamento tariffario preferenziale ed essere presentate per lo sdoganamento insieme ai loro accessori, parti di ricambio o strumenti, a condizione che siano classificati come parte di tali merci. In questi casi, la certificazione di origine o il certificato di origine che copre le merci sarà valido anche per gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili, a condizione che questi ultimi non siano fatturati separatamente.
Base giuridica: Articolo 36-A della Legge Doganale e Regole 3.1.12. e 3.1.13. delle Regole Generalin del Commercio Estero in vigore.