Per sdoganamento si intende l’insieme degli atti e delle formalità relative all’entrata delle merci nel territorio nazionale e alla loro uscita dallo stesso, che, in conformità ai diversi regimi doganali e procedure doganali stabiliti nel presente decreto, devono essere eseguiti davanti alle dogane, alle autorità doganali e a coloro che introducono o rimuovono le merci dal territorio nazionale, siano essi i destinatari, i consegnatari, i proprietari, i possessori o i detentori nelle importazioni e i mittenti nelle esportazioni, nonché gli spedizionieri doganali, utilizzando il sistema doganale elettronico.
Il Servizio dell’amministrazione fiscale stabilirà, mediante norme, ciò che è appropriato in relazione all’uso del sistema doganale elettronico nei casi di contingenze derivanti da circostanze impreviste o di forza maggiore.
Base giuridica: Articolo 35 della Legge sulle dogane.