Mezzi di introduzione o rimozione delle merci
Le merci possono entrare o uscire dal territorio nazionale attraverso il seguente traffico:
- Via mare
- Via terra
- Per ferrovia
- Aria
- Fiume
- Altri mezzi di trasporto
- Via Postale
L’entrata o l’uscita di merci nel o dal territorio nazionale, il carico, lo scarico, il trasbordo e il deposito di merci, l’imbarco o lo sbarco di passeggeri e l’ispezione dei loro bagagli devono essere effettuati in un luogo autorizzato, in un giorno e in un orario di lavoro.
Le autorità doganali, su richiesta della parte interessata, possono autorizzare l’entrata o l’uscita dal territorio nazionale di merci che, a causa della loro natura o del loro volume, non possono essere sdoganate in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente, oppure, per rendere più efficiente e più agevole lo sdoganamento delle merci, nonché altri servizi di sdoganamento forniti dal personale doganale, attraverso un luogo diverso da quello autorizzato o in un giorno o in un orario non lavorativo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale mediante norme.
Gli amministratori doganali possono fornire luoghi diversi da quelli autorizzati, nonché in giorni e orari non lavorativi, nei casi in cui il servizio lo giustifichi.
L’Allegato 4 del Regolamento Generale del Commercio Estero in vigore determina i giorni e le ore considerati lavorativi per l’ingresso o l’uscita dal territorio nazionale di persone, merci e mezzi di trasporto.
Base giuridica: gli articoli 10, 11 e 19 della Legge sulle dogane e l’articolo 9 del relativo Regolamento, nonché la norma 2.1.1. del Regolamento generale per il commercio estero.