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Requisiti per l'importazione di

Le persone che desiderano importare merci sono obbligate a:

    1. Essere iscritti nel registro degli importatori e, all’occorrenza, nel Registro degli importatori di settori specifici incaricato dal Servizio Amministrazione Fiscale, per il quale devono essere in regola con gli obblighi fiscali, dimostrare davanti alle autorità doganali di essere iscritti nel Registro federale dei contribuenti e soddisfare gli altri requisiti stabiliti dal Regolamento della Legge doganale e quelli stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale attraverso le norme generali sul commercio estero.
    2. Mantenere sistemi automatizzati di controllo dell’inventario, che mantengano, in ogni momento, il registro aggiornato dei dati di controllo delle merci del commercio estero, che devono essere messi a disposizione dell’autorità doganale.
    3. Ottenere le informazioni, la documentazione e gli altri mezzi di prova necessari a verificare il paese d’origine delle merci ai fini delle preferenze tariffarie, del marchio del paese d’origine, dell’applicazione di quote compensative, di contingenti e delle altre misure stabilite a tal fine in conformità alla Legge sul commercio estero e ai trattati internazionali di cui il Messico è parte e  fornirli alle autorità doganali quando queste lo richiedono.
    4. Consegnare allo spedizioniere doganale che promuove lo sdoganamento delle merci una dichiarazione scritta, sotto giuramento, con gli elementi che consentano di determinare il valore doganale delle merci. L’importatore dovrà conservare un documento digitale della suddetta dichiarazione, ottenere le informazioni, la documentazione e gli altri mezzi di prova necessari per provare che il valore dichiarato sia stato determinato in conformità con le disposizioni applicabili della presente Legge doganale e di fornirli alle autorità doganali su loro richiesta.
    5. Coloro che introducono merci nel territorio nazionale da destinare a un regime doganale, sono obbligati a trasmettere, tramite documento elettronico alle autorità doganali, le informazioni relative al loro valore e, all’occorrenza, altri dati relativi alla commercializzazione, prima del loro sdoganamento, in conformità con i termini e le condizioni stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale mediante norme generali sul commercio estero, che si considerano trasmesse una volta generata la relativa ricevuta emessa dal sistema doganale elettronico. Il riconoscimento deve essere contenuto all’interno della dichiarazione doganale, ai fini dell’articolo 36 della Legge doganale e di altre disposizioni applicabili.
    6. Registrare elettronicamente presso l’Amministrazione generale Servizi al Contribuente il documento per mezzo del quale si conferisce l’incarico agli spedizionieri doganali di agire come loro destinatari o agenti e possano effettuare le loro operazioni, utilizzando il modulo elettronico intitolato “incarico conferito allo spedizioniere doganale per effettuare operazioni di commercio estero o la revoca dello stesso”.
    7. Coloro che introducono o estraggono merci dal territorio nazionale sottoponendole a un regime doganale, sono obbligati a trasmettere, attraverso il sistema elettronico doganale, in un documento elettronico alle autorità doganali, una dichiarazione doganale con le informazioni relative a tali merci, nei termini e alle condizioni stabilite dal Servizio di Amministrazione Fiscale per mezzo di regole, utilizzando la firma elettronica avanzata, il sigillo digitale o altri mezzi tecnologici di identificazione e, dovranno fornire una stampa della dichiarazione con le informazioni corrispondenti, su cui sarà riportato un codice a barre stampato.
    8. Pagare le tasse sul commercio estero.
    9. Pagare, ove applicabile, i dazi compensativi, nonché il rispetto degli altri obblighi in termini di regolamentazioni e restrizioni non tariffarie e le formalità per lo sdoganamento.

Lo sdoganamento comprende l’insieme di atti e delle formalità relativi all’entrata e l’uscita di merci dal territorio nazionale, che, in conformità con i diversi traffici e regimi doganali stabiliti dalla Legge doganale, devono essere eseguiti davanti alle dogane, alle autorità doganali e a coloro che introducono o rimuovono le merci dal territorio nazionale, siano essi destinatari, consegnatari, proprietari, possessori o detentori nelle importazioni e spedizionieri nelle esportazioni, nonché agenti o rappresentanti doganali, utilizzando il sistema doganale elettronico.

Base giuridica: Articoli 35, 36, 59, 59-A della Legge sulle dogane e 1.2.4. delle Norme generali sul commercio estero in vigore.