ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Requisiti per l'importazione

Le persone che desiderano importare merci sono tenute a:

    1. Essere iscritti nel registro degli importatori e, se del caso, nel registro degli importatori di settori specifici in carico al Servizio di Amministrazione Fiscale, per cui devono essere aggiornati nell’adempimento dei loro obblighi fiscali, dimostrare alle autorità doganali di essere iscritti nel Registro Federale dei Contribuenti e rispettare gli altri requisiti stabiliti dai Regolamenti della Legge Doganale e quelli stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale attraverso le norme generali sul commercio estero.

    2. Mantenere sistemi automatizzati di controllo dell’inventario che tengano un registro aggiornato dei dati di controllo delle merci del commercio estero in ogni momento, che devono essere a disposizione dell’autorità doganale.

    3. Ottenere le informazioni, la documentazione e gli altri mezzi di prova necessari per verificare il Paese d’origine delle merci ai fini delle preferenze tariffarie, del marchio del Paese d’origine, dell’applicazione dei contingenti compensativi, dei contingenti e delle altre misure stabilite a tale scopo in conformità alla Legge sul commercio estero e ai trattati internazionali di cui il Messico è parte, e fornirli alle autorità doganali quando queste lo richiedono.

    4. Consegnare all’intermediario doganale che promuove lo sdoganamento delle merci una dichiarazione scritta, sotto giuramento, con gli elementi che consentono di determinare il valore doganale delle merci. L’importatore deve conservare questa dichiarazione in forma digitale, procurarsi le informazioni, la documentazione e gli altri mezzi di prova necessari per verificare che il valore dichiarato sia stato determinato in conformità alle disposizioni applicabili della Legge doganale e fornirli alle autorità doganali quando queste lo richiedono.

    5. Coloro che introducono nel territorio nazionale merci da destinare a un regime doganale sono obbligati a trasmettere, mediante un documento elettronico, alle autorità doganali le informazioni relative al loro valore e, se del caso, altri dati relativi alla loro commercializzazione, prima del loro sdoganamento, secondo i termini e le condizioni stabiliti dal Servizio dell’Amministrazione fiscale mediante le norme generali sul commercio estero, che si intendono trasmessi una volta generata la corrispondente ricevuta emessa dal sistema doganale elettronico. L’avviso di ricevimento deve essere riportato sulla dichiarazione doganale, ai sensi dell’articolo 36 della Legge doganale e delle altre disposizioni applicabili.

    6. Registrare elettronicamente presso la Direzione Generale dei Servizi ai Contribuenti il documento con cui si incaricano gli spedizionieri doganali di agire in qualità di destinatari o agenti e di effettuare le loro operazioni, utilizzando il modulo elettronico denominato “Incarico conferito allo spedizioniere doganale di effettuare operazioni di commercio estero o revoca dello stesso”.

    7. Coloro che introducono o estraggono merci dal territorio nazionale, destinate a un regime doganale, sono obbligati a trasmettere, attraverso il sistema doganale elettronico, in un documento elettronico alle autorità doganali, una dichiarazione doganale con le informazioni relative alle suddette merci, secondo i termini e le condizioni stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale mediante norme, utilizzando la firma elettronica avanzata, il sigillo digitale o altri mezzi tecnologici di identificazione, e devono fornire una stampa della dichiarazione con le informazioni corrispondenti, su cui sarà stampato il codice a barre.

    8. Pagare le imposte sul commercio estero.

    9. Pagare, se del caso, i dazi compensativi, oltre a rispettare altri obblighi in termini di regolamenti e restrizioni non tariffarie e le formalità di sdoganamento.

      Lo sdoganamento comprende l’insieme degli atti e delle formalità relative all’entrata e all’uscita delle merci dal territorio nazionale che, in conformità ai diversi regimi di traffico e doganali stabiliti dalla Legge doganale, devono essere espletati davanti alle dogane, alle autorità doganali e a coloro che introducono o estraggono le merci dal territorio nazionale, siano essi destinatari, consegnatari, proprietari, possessori o detentori nelle importazioni e spedizionieri nelle esportazioni, nonché agenti o rappresentanti doganali, utilizzando il sistema doganale elettronico.

      Base giuridica: Articoli 35, 36, 59, 59-A della Legge sulle dogane e 1.2.4. del Regolamento generale del commercio estero in vigore.