ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

In caso di accordi di libero scambio

Ai fini dell’articolo 36-A, sezione I, paragrafo a) della legge doganale, per l’importazione con trattamento tariffario preferenziale di merci originarie in conformità agli accordi e ai trattati commerciali firmati dal Messico, la fattura allegata alla dichiarazione di importazione deve essere conforme a quanto segue:

  1. Nel caso del T-MEC, del TLCCH, del TLCI, della Decisione, del TLCAELC, del TLCUFTA, dell’AAEJ, dell’AICP, del TLCCA, del TLCP, del TIPAT e dell’ACC, il documento equivalente allegato alla domanda di importazione può essere emesso da una persona situata in un luogo diverso dal territorio della Parte esportatrice.
    Tuttavia, nel caso di una dichiarazione su fattura ai sensi della decisione, tale dichiarazione non può essere presentata sul documento equivalente rilasciato da una persona diversa dall’esportatore situata nella Comunità, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino o nel Regno Unito, ma può essere rilasciata sulla bolla di consegna (ordine di spedizione o polizza di carico) o su qualsiasi altro documento commerciale rilasciato dall’esportatore situato nella Comunità, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino o nel Regno Unito.
    Analogamente, nel caso di una dichiarazione su fattura ai sensi del TLCAELC, tale dichiarazione non può essere riportata sul documento equivalente emesso da una persona diversa dall’esportatore situata in uno Stato EFTA, ma può essere riportata sulla bolla di consegna (ordine di spedizione o polizza di carico) o su qualsiasi altro documento commerciale emesso dall’esportatore situato in uno Stato EFTA.
    Analogamente, nel caso di una dichiarazione di origine ai sensi dell’AEOJ, tale dichiarazione non può essere apposta sul documento equivalente emesso da una persona diversa dall’esportatore con sede in Giappone, ma può essere rilasciata sulla bolla di consegna (ordine di spedizione o lettera di vettura) o su qualsiasi altro documento commerciale emesso dall’esportatore con sede in Giappone.

  2. In caso di importazione di merci con trattamento tariffario preferenziale in conformità all’Accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti del Messico e la Repubblica di Colombia (ALS), quando il documento equivalente allegato alla dichiarazione di importazione è rilasciato da una persona diversa dall’esportatore che ha compilato e firmato il certificato di origine, esso è considerato valido per tali merci, a condizione che contenga
    a) Nel campo 4 (numero e data della/e fattura/e), il numero e la data dei documenti equivalenti rilasciati dall’esportatore con sede in Colombia che ha compilato e firmato il certificato di origine, relativi alle merci descritte nel campo 6 (descrizione della/e merce/e).
    b) nel campo 11 (osservazioni), l’indicazione che la merce sarà fatturata in un Paese terzo, il nome, la denominazione o la ragione sociale e l’indirizzo della persona che ha rilasciato i documenti equivalenti per l’importazione nel territorio nazionale, nonché il numero e la data degli stessi.

  3. Nel caso di importazione con trattamento tariffario preferenziale di merci originarie ai sensi dell’ACE n. 66, il documento equivalente allegato alla dichiarazione doganale di importazione deve essere rilasciato dall’esportatore situato nel territorio della Parte esportatrice, a seconda dei casi, e l’esportatore deve coincidere con l’esportatore indicato nel corrispondente certificato di origine, nel campo relativo all’esportatore.

  4. Quando si importano con trattamento tariffario preferenziale merci coperte da certificati di origine rilasciati in conformità agli accordi commerciali firmati dal Messico nell’ambito dell’ALADI, si applica quanto segue:
    a) se il documento equivalente allegato alla dichiarazione d’importazione è rilasciato da una persona diversa dall’esportatore o dal produttore che ha rilasciato il certificato e che si trova in un Paese che non è Parte dell’Accordo corrispondente, il certificato è considerato valido per coprire tali merci, a condizione che sia rispettato quanto segue:

    1. Il numero della fattura commerciale relativa all’importazione delle merci nel territorio nazionale sia indicato nel campo della fattura commerciale del certificato di origine.
    2. che nel campo delle osservazioni del certificato di origine sia indicato che le merci saranno fatturate in un Paese terzo, identificando il nome, la denominazione o la ragione sociale e l’indirizzo della persona che emette il documento equivalente che copre l’importazione delle merci nel territorio nazionale.
    b) Quando l’importazione di merci coperte dallo stesso certificato di origine è suddivisa in due o più dichiarazioni doganali, l’originale del certificato di origine deve essere allegato alla prima dichiarazione doganale e, per le dichiarazioni doganali successive, tale certificato deve essere trasmesso in un documento elettronico o digitale come allegato alla dichiarazione doganale in conformità alle disposizioni della regola 3.1.32, a condizione che nel campo delle osservazioni della dichiarazione doganale si faccia riferimento al numero della dichiarazione doganale a cui era allegato l’originale del certificato di origine.

  5. Nel caso di importazione di merci con trattamento tariffario preferenziale in conformità al PAAP, le merci non perdono il loro carattere originario, anche se sono fatturate da operatori commerciali di una non-Parte del PAAP, il certificato di origine è considerato valido per coprire tali merci, a condizione che il nome completo e l’indirizzo legale (compresi città e paese) dell’operatore commerciale del paese non-Parte siano indicati nel campo 12 “Osservazioni” del certificato di origine.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 5 non esentano l’esportatore che rilascia i certificati di origine o i documenti attestanti l’origine dall’obbligo di conservare nel proprio territorio copia di tutte le registrazioni relative a qualsiasi trasferimento delle merci oggetto del certificato di origine o del documento attestante l’origine, effettuato attraverso un Paese non parte del trattato, compresi i successivi trasferimenti fino alla loro importazione nel territorio nazionale e le registrazioni relative alla fatturazione, al trasporto e al pagamento o all’incasso delle merci esportate.

Le disposizioni della presente sezione si applicano fatte salve le disposizioni dei rispettivi accordi di libero scambio, in relazione ad altri obblighi in materia di norme di origine, certificazione, trasbordo e spedizione diretta.

In via eccezionale, e nel caso in cui l’esportatore o il produttore, al momento del rilascio del certificato di origine, non conosca il numero del documento equivalente che coprirà l’importazione delle merci nel territorio nazionale, il campo corrispondente non deve essere compilato e l’importatore deve allegare alla dichiarazione doganale una dichiarazione sotto giuramento, che le merci coperte dal certificato di origine corrispondono a quelle contenute nel documento equivalente che copre l’importazione e indica il numero e la data della fattura commerciale emessa dalla persona situata in un paese che non è parte dell’accordo e del certificato di origine che copre l’importazione.

Ai fini del paragrafo precedente, la data di rilascio del certificato di origine può essere anteriore alla data di emissione della fattura commerciale relativa all’importazione. Ai fini delle disposizioni dell’articolo 36-A, Sezione I, paragrafo d) della Legge doganale, quando il documento equivalente contiene una dichiarazione conforme ai trattati di libero scambio o agli accordi commerciali firmati dal Messico e soddisfa le disposizioni legali applicabili alle importazioni con trattamento tariffario preferenziale, non è necessario allegarlo alla dichiarazione doganale, a condizione che la dichiarazione sia resa nella trasmissione di cui alle regole 1.9.18 e 1.9.19, l’autorità nell’esercizio dei suoi poteri di verifica può richiederlo per il suo confronto.

Base giuridica: Articolo 36-A della Legge doganale e Regola 3.1.10 delle Regole generali sul commercio estero in vigore.