Importazione temporanea a scopo di lavorazione, trasformazione o riparazione:
Le “Maquiladoras” e le aziende con programmi di esportazione autorizzati dal Ministero dell’Economia possono importare temporaneamente beni per restituirli all’estero dopo averli sottoposti a un processo di fabbricazione, trasformazione o riparazione, così come beni per restituirli nello stesso stato, secondo i termini del programma autorizzato, a condizione che rispettino i requisiti di controllo stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale tramite regolamenti.
L’importazione temporanea delle merci di cui alle lettere a), b) e c) della sezione I è soggetta al pagamento dell’imposta generale sulle importazioni nei casi previsti dall’articolo 63-A della Legge doganale e, se del caso, dei dazi compensativi applicabili.
Le merci importate temporaneamente dalle maquiladoras o dalle aziende con programmi di esportazione autorizzati dal Ministero dell’Economia, nell’ambito dei rispettivi programmi, possono rimanere nel territorio nazionale per i seguenti periodi:
Fino a diciotto mesi, nei seguenti casi:
- (a) Carburanti, lubrificanti e altri materiali consumati nel processo di produzione dei beni di esportazione.
- (b) Materie prime, parti e componenti da utilizzare nella loro interezza per l’incorporazione dei beni di esportazione.
- (c) Contenitori e materiali di imballaggio.
Fino a due anni nel caso di container e casse per rimorchi.
Per la durata del “programma di maquila” o di esportazione, nei seguenti casi
- (a) Macchinari, attrezzature, utensili, strumenti, stampi e pezzi di ricambio per il processo produttivo.
- (b) Attrezzature e apparecchiature per il controllo dell’inquinamento, la ricerca o la formazione, la sicurezza industriale, le telecomunicazioni e le tecnologie dell’informazione, il laboratorio, la misurazione, il collaudo dei prodotti e il controllo di qualità, nonché quelle coinvolte nella movimentazione di materiali direttamente collegati ai beni di esportazione e altri collegati al processo di produzione.
- (c) Team di sviluppo amministrativo.
Nei casi in cui i residenti nel Paese vendano prodotti alle “maquiladoras” e alle società che hanno programmi di esportazione autorizzati dal Ministero dell’Economia, nonché alle società di commercio estero registrate presso il Ministero dell’Economia, le merci del venditore si considereranno importate temporaneamente e l’esportazione definitiva delle merci del venditore si considererà completata, a condizione che siano in possesso della prova di esportazione. Le merci che sono state importate temporaneamente in conformità a quanto sopra, devono essere rispedite all’estero o sottoposte a un altro regime doganale entro i termini stabiliti. In caso contrario, si riterrà che la merce si trovi illegalmente nel Paese, essendo terminato il regime di importazione temporanea a cui era destinata.
Base giuridica: articoli da 108 a 112 della Legge doganale e capitolo 4.3 delle Norme generali per il commercio estero in vigore.
Base giuridica: articoli da 104 a 112 della legge doganale.