ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Obblighi dei vettori, dei comandanti, dei piloti, dei conducenti e dei proprietari dei mezzi di trasporto di merci di importazione

Le compagnie di trasporto e i loro rappresentanti sul territorio nazionale, i capitani, i piloti, gli autisti e i proprietari dei mezzi di trasporto di merci che entrano o escono dal territorio nazionale, sono obbligati a:

  1. Mettere i mezzi di trasporto e le merci che trasportano a disposizione delle autorità doganali per l’ispezione o la verifica, nel luogo indicato a tale scopo.
  2. Applicare le misure indicate dalle autorità doganali per prevenire e garantire il rispetto delle disposizioni della Legge doganale nei veicoli.
  3. Esibire, quando richiesto dalle autorità doganali, i documenti che riguardano i mezzi di trasporto e le merci che essi guidano.
  4. Le società che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri sono tenute a fornire ai passeggeri il modulo ufficiale della dichiarazione di cui all’articolo 50 della Legge doganale.
  5. Apporre sui colli che trasportano e che contengono merci esplosive, infiammabili, inquinanti, contaminanti, radioattive o corrosive, le marcature o i simboli obbligatori a livello internazionale, quando il documento che copre il loro trasporto indica che si tratta di questi tipi di merci.
  6. Evitare la vendita di merci di origine straniera su navi o aeromobili una volta che questi si trovano nel territorio nazionale.
  7. Trasmettere in documenti elettronici alle autorità doganali e ai proprietari dei depositi doganali le informazioni relative alle merci e al loro trasporto, prima del loro arrivo o della loro partenza dal territorio nazionale, secondo i termini e le condizioni stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale mediante le norme generali per il commercio estero, che si intenderanno trasmesse una volta generato il rispettivo riscontro.
  8. Notificare alle autorità doganali e ai depositi doganali l’arrivo delle merci nel territorio nazionale, secondo i termini e le condizioni stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale per mezzo delle norme generali sul commercio estero.
  9. Iscriversi al registro delle società di trasporto istituito a tale scopo dal Servizio di Amministrazione Fiscale, in base alle norme vigenti. Nel caso del traffico marittimo, i capitani devono anche pagare i crediti d’imposta relativi alla nave.

Prima della partenza di una nave, il capitano o lo spedizioniere, il destinatario generale o l’agente marittimo, devono presentare alle autorità doganali un elenco delle attrezzature speciali di cui all’articolo 31 della Legge doganale, che, se contiene errori, può essere corretto prima della
partenza.

Le compagnie di trasporto devono designare un rappresentante sul territorio nazionale presso il Servizio di Amministrazione Tributaria ai fini delle responsabilità assegnategli dalla Legge Doganale.

Nota:
Se il documento di trasporto di cui all’articolo 20, sezioni II e VII, della Legge doganale è redatto in lingue diverse dallo spagnolo, dall’inglese o dal francese, deve essere tradotto in spagnolo sullo stesso documento o in un documento allegato.

Base giuridica: Articolo 20 della Legge doganale e regola 3.1.5 delle Regole generali per il commercio estero in vigore.