Iscrizione al registro settoriale degli esportatori
Gli Esportatori delle merci di cui all’articolo 2o, I, sezioni A), B), C), F), G), H) e I) della Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), in relazione all’articolo 19, sezione XI, di detta legge, devono essere iscritti al Registro degli Esportatori Settoriali, per il quale dovranno presentare, in originale con firma autografa, il modulo intitolato “Autorizzazione all’iscrizione al Registro degli Esportatori Settoriali (Regola 1.A)”. 3.7.)”, e soddisfare i requisiti stabiliti nel modulo di elaborazione 141/LA dell’Allegato 1-A.
Gli esportatori che siano stati sospesi dal Registro settoriale degli esportatori potranno sollecitare la revoca della sospensione, attenendosi alle disposizioni del modulo di richiesta 142/LA dell’Allegato 1-A
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- L’iscrizione al Registro degli Esportatori Settoriali non è applicabile quando le persone fisiche o giuridiche si trovano in uno dei casi previsti dall’articolo 84 del Regolamento della Legge Doganale o dalla norma 1.3.3 del Regolamento Generale del Commercio Estero in vigore.
- La sospensione dal Registro degli Esportatori Settoriali sarà applicabile quando le persone fisiche o giuridiche ricadano in una delle circostanze previste dalla norma 1.3.3. del Regolamento Generale del Commercio Estero in vigore, e saranno soggette alla procedura prevista da tale norma.
Base giuridica: Regola 1.3.7. del Regolamento generale del commercio estero in vigore.