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Certificati di origine

Quando le merci sono importate con un trattamento tariffario preferenziale coperto da una prova di origine, una certificazione di origine o un certificato di origine in vigore in conformità con un trattato o un accordo commerciale firmato dal Messico, e la classificazione tariffaria indicata in tale documento differisce dalla voce tariffaria dichiarata nella dichiarazione doganale, la prova di origine, la certificazione di origine o il certificato di origine sono considerati validi nei seguenti casi:

    1. Quando la prova di origine, la certificazione di origine o il certificato di origine in vigore siano stati rilasciati sulla base di un sistema di codifica e di classificazione tariffaria diverso da quello utilizzato dal Messico o in una versione diversa del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, in conformità con le modifiche concordate in seno all’OMD, purché non vengano apportate modifiche alla legislazione in materia;
    2. Quando l’autorità doganale messicana abbia stabilito che esiste una classificazione tariffaria delle merci inesatta;

Quando le merci sono importate sotto la protezione della Regola 8a. o si tratti di merci incluse nelle voci tariffarie 9803.00.01 o 9803.00.02.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che la descrizione delle merci indicata nella prova di origine, nella certificazione di origine o nel certificato di origine in vigore coincida con quella dichiarata nella dichiarazione in dogana e consenta di identificare completamente le merci presentate per lo sdoganamento.

D’altra parte, in conformità con gli accordi di libero scambio di cui il Messico è parte e che sono in vigore, le merci potranno essere importate con un trattamento tariffario preferenziale ed essere presentate per lo sdoganamento insieme ai loro accessori, parti di ricambio o strumenti, a condizione che siano classificati come parte di tali merci. In questi casi, la certificazione di origine o il certificato di origine che copre la merce sarà valido anche per gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili, a condizione che questi ultimi non siano fatturati separatamente.

Base giuridica: Articolo 36-A della Legge Doganale e Regole 3.1.12. e 3.1.13. delle Regole Generali de Commercio Estero in vigore.