ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Definizione

Si tratta del deposito di merci di origine straniera o nazionale in magazzini doganali, che devono essere autorizzati dalle autorità doganali e fornire questo servizio ai sensi della Legge generale sulle organizzazioni di credito e sulle attività ausiliarie. Questo regime viene attuato una volta determinate le imposte sul commercio estero e le quote di compensazione.

Questo regime consente di posticipare la scelta dello specifico regime di importazione e permette ai privati di tenere in deposito i propri beni per un massimo di 24 mesi. Le merci possono essere estratte totalmente o parzialmente per l’importazione pagando preventivamente le tasse, i dazi e i diritti compensativi, aggiornati al periodo che intercorre tra l’ingresso nel Paese e l’uscita dal magazzino. Potete anche scegliere di restituirli all’estero attraverso il transito interno.

Le merci che si trovano in deposito doganale, a condizione che la loro natura o base imponibile ai non siano alterate o modificate ai fini doganali, possono essere soggette ad atti di conservazione, esposizione, apposizione di segni di identificazione commerciale, imballaggio, esame, dimostrazione e campionamento. In quest’ultimo caso, i dazi corrispondenti e i dazi compensativi saranno pagati sui campioni.

Le merci nei magazzini doganali possono essere rimosse dal luogo di deposito per:

  1. essere definitivamente importati, se di origine straniera.
  2. essere definitivamente esportati, se di origine nazionale.
  3. Restituire i beni di tale origine all’estero o reintrodurre i beni di origine nazionale nel mercato, quando i beneficiari si ritirano da questo regime.
  4. Importazioni temporanee da parte di aziende con programmi IMMEX.

Inoltre, l’istituzione di depositi fiscali può essere autorizzata per:

  1. L’esposizione e la vendita di merci straniere e nazionali nei porti aerei, di frontiera e marittimi internazionali, comunemente nota come duty free. In questo caso, le merci non sono soggette al pagamento delle imposte sul commercio estero e dei dazi compensativi, a condizione che le vendite siano effettuate a passeggeri che lasciano il Paese direttamente all’estero e la consegna di tali merci avvenga ai punti di uscita del territorio nazionale, dovendo portarle con sé all’estero, e quando la vendita è effettuata a passeggeri che arrivano nel Paese direttamente dall’estero in porti aerei internazionali e tale vendita, così come la consegna delle merci, è effettuata negli stabilimenti autorizzati denominati Duty Free, in quest’ultimo caso, quando le vendite effettuate al passeggero superano i 300 dollari o il suo equivalente in valuta nazionale, o 10 pacchetti di sigarette, 25 sigari o 200 grammi di tabacco, 3 litri di bevande alcoliche o 6 litri di vino, il passeggero deve essere informato che deve pagare le tasse corrispondenti all’autorità doganale e apporre un timbro rosso sulla borsa indicando la frase “EXCEDENTE”.
  2. Locali per esposizioni temporanee internazionali di merci. 
  3. Sottoporsi al processo di assemblaggio e produzione di veicoli, presso le aziende dell’industria automobilistica terminale.

Vale la pena ricordare che ci sono merci che non possono essere destinate a questo regime.

Merci che non possono essere assoggettate a deposito fiscale

Armi, munizioni, prodotti esplosivi, radioattivi, nucleari e inquinanti; precursori chimici e prodotti chimici essenziali, diamanti, brillanti, rubini, zaffiri, smeraldi e perle naturali o coltivate o gioielli lavorati con metalli preziosi o con le suddette pietre o perle; orologi; articoli di giada, corallo, avorio e ambra; i prodotti indicati nell’Allegato 10, Sezione A, settore 9 “Sigari” della presente risoluzione e i veicoli, ad eccezione dei veicoli classificati nella sezione tariffaria 8703. 21.01 e 8704.31.02, e nella voce 87.11 del TIGIE; né le merci classificate nei capitoli da 50 a 64 del TIGIE. 

Le persone fisiche o giuridiche residenti all’estero non possono introdurre in regime di deposito fiscale i beni classificati alle voci 9503 e 9504 del TIGIE.

Eccezioni

In deroga alle disposizioni del paragrafo precedente, le persone giuridiche in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 121, sezione I, della Legge doganale, possono introdurre campioni e campionari nel deposito doganale, a condizione che rispettino i requisiti stabiliti dalla norma 3.1.2. e la procedura stabilita dalla norma 4.5.19. del Regolamento generale sul commercio estero in vigore. Possono inoltre introdurre orologi e articoli di gioielleria in metalli preziosi o con diamanti, brillanti, rubini, zaffiri, smeraldi e perle naturali o coltivate, quelli indicati nell’Allegato 10, Sezione A, settore 9 “Sigari” della presente risoluzione, nonché le merci classificate nei capitoli da 50 a 64 della TIGIE.

Base giuridica: Articoli 119, 120 e 123 della Legge Doganale, Regole 4.5.9., 4.5.18 e 4.5.26. delle Regole Generali del Commercio Estero in vigore.