ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Sdoganamento a domicilio

È il sistema di sdoganamento effettuato sulla base di quanto disposto dalla sezione III dell’articolo 100-B della Legge Doganale, effettuato presso il domicilio degli esportatori che ottengono la certificazione di cui all’articolo 100-A della stessa legge, nonché le certificazioni in modalità AAA della Regola 7.3.1. sezione C del RGCE 2016.

Dettaglio del processo.

Requisito essenziale per essere un’azienda Certificata.

I requisiti per ottenere la certificazione di cui al paragrafo precedente sono reperibili sul sito web della SAT

  • L’azienda interessata a usufruire del regime di domiciliazione per le esportazioni, dovrà presentare una richiesta scritta all’ufficio doganale la cui circoscrizione corrisponde al domicilio in cui si trovano le merci.
  • L’ufficio doganale corrispondente dovrà analizzare le richieste presentate dalle aziende interessate a effettuare lo sdoganamento per l’esportazione.
  • Una volta che la dogana ha autorizzato lo sdoganamento per l’esportazione, la persona autorizzata dalla società, dovrà presentare, nell’area delle comunicazioni interne, la stampa semplificata della corrispondente dichiarazione doganale di esportazione, debitamente convalidata e pagata, sulla quale deve essere stato inserito l’identificativo “DD”.
  • La dichiarazione doganale di esportazione deve essere presentata al meccanismo di selezione automatica per la sua modulazione; nel caso in cui il risultato determini lo sdoganamento gratuito, le merci devono lasciare immediatamente il domicilio. Se il risultato determina una visita doganale, il verificatore incaricato si recherà all’indirizzo indicato nel documento, entro un periodo non superiore alle ventiquattro ore, per effettuare tale verifica.
  • Quando, a seguito della verifica, il verificatore riscontra qualche irregolarità per la quale è opportuno procedere al sequestro cautelativo o alla detenzione delle merci, ai sensi rispettivamente degli articoli 151 e 158 della Legge doganale, chiederà alla persona autorizzata dalla società, di recarsi all’ufficio doganale insieme alle merci, per avviare la procedura corrispondente.
  • Quando, a seguito della verifica, il verificatore riscontrasse qualche irregolarità, senza che questa costituisca una causa di sequestro cautelativo o di detenzione delle merci, in conformità alle disposizioni degli articoli 151 e 158 della legge, chiederà alla persona autorizzata dalla società di recarsi in dogana per avviare la relativa procedura.
  • Nel caso in cui non venga riscontrata alcuna irregolarità, si procede immediatamente all’esportazione; pertanto, considerato che gli atti e le formalità essenziali per lo sdoganamento, come l’elaborazione, la prevalidazione, la convalida e il pagamento della dichiarazione doganale, e anche, a tempo debito, l’attivazione del meccanismo di selezione automatizzato, sono stati effettuati per via telematica, l’uscita dall’ufficio doganale è effettuata rapidamente; solo verificando che l’identificativo “dogana” sia stato inserito nella dichiarazione doganale e che i dati del veicolo in cui sono trasportate le merci coincidano.

Infine, le linee guida operative per lo sdoganamento di merci destinate all’esportazione sono disponibili al seguente link: