ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Documenti elettronici o digitali da trasmettere come allegati alla domanda d'importazione

Il valore e gli altri dati relativi alla commercializzazione delle merci, contenuti nella ricevuta fiscale digitale o in un documento equivalente, quando il valore doganale delle merci è determinato in base al valore di transazione, dichiarando la corrispondente ricevuta prevista dall’articolo 59-A della Legge doganale. Tale ricevuta deve contenere le seguenti informazioni:

  1. Luogo e data di emissione.
  2. Nome e indirizzo del destinatario delle merci. In caso di cambio di destinatario, la persona che assume tale qualifica deve annotare tale circostanza sotto giuramento su tutte le copie del documento equivalente.
  3. La descrizione commerciale dettagliata delle merci e la loro specificazione per quanto riguarda la classe, il numero di unità, i numeri di identificazione, se esistenti, nonché i valori unitari e totali. Una descrizione commerciale dettagliata non è considerata tale se è in codice.
  4. Nome e indirizzo del fornitore o del venditore.
  5. Nome e indirizzo dell’acquirente, se diverso dal destinatario.
  6. Numero del documento o numero di identificazione del documento che esprime il valore commerciale della merce.

L’assenza di uno dei dati o dei requisiti sopra indicati, così come le modifiche o le annotazioni che alterano i dati originali, devono essere compensate da una dichiarazione sotto giuramento dell’importatore, dell’agente o dello spedizioniere doganale, sul documento equivalente stesso, quando vi è spazio per farlo, o mediante una scrittura libera secondo i termini della regola 1.2.2. del Regolamento Generale per il Commercio Estero in vigore, da presentare in qualsiasi momento all’autorità doganale, a condizione che venga pagata l’ammenda stabilita dall’articolo 185, sezione I, della Legge Doganale. 2.2. del Regolamento Generale per il Commercio Estero in vigore, e da presentare in qualsiasi momento all’autorità doganale, a condizione che venga effettuato il pagamento dell’ammenda stabilita dall’articolo 185, sezione I, della Legge Doganale, salvo il caso di adempimento spontaneo.

Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano quando l’autorità ha avviato uno dei poteri di verifica previsti dall’articolo 42 del Codice fiscale della Federazione e dalla Legge doganale.

In caso di restituzione di merci importate temporaneamente per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione, ai sensi degli articoli 108, 111 e 112 della Legge doganale, è possibile presentare il CFDI o qualsiasi documento che esprima il valore commerciale delle merci.

Quando i dati di cui al punto 3) sono in lingue diverse dallo spagnolo, dall’inglese o dal francese, devono essere tradotti in spagnolo sulla fattura stessa o in un documento allegato.

Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche al documento di trasporto di cui all’articolo 20, sezioni II e VII della Legge doganale e ai documenti di cui all’articolo 36-A, sezione I, paragrafo b) della stessa ordinanza legale.

L’obbligo di presentare il CFDI o qualsiasi documento che esprima il valore commerciale delle merci è adempiuto mediante la trasmissione di cui alla regola 1.9.18. delle Norme Generali sul Commercio Estero in vigore, senza che sia necessario allegare la ricevuta che esprime il valore delle merci alla dichiarazione doganale; nel caso delle merci di cui all’Allegato 10, Sezione A delle Norme Generali sul Commercio Estero in vigore, il CFDI o documento equivalente deve essere allegato anche alla trasmissione.

  1. Quello contenuto nella polizza di carico, nella distinta di carico, nella lettera di vettura o in altri documenti di trasporto, e che è richiesto dal Servizio dell’Amministrazione Fiscale in base alle norme generali sul commercio estero, dichiarando il rispettivo riconoscimento previsto dall’articolo 20, sezione VII della Legge doganale o il numero del documento di trasporto corrispondente.
  2. Quello che verifica il rispetto delle norme e delle restrizioni non tariffarie all’importazione emanate in conformità alla Legge sul commercio estero, a condizione che siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Federazione e che siano identificate in termini di voce tariffaria e nomenclatura corrispondente in conformità alla tariffa della Legge generale sulle imposte di importazione e di esportazione.
  3. Quello che determina l’origine e la provenienza delle merci ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie, dei contingenti compensativi, dei contingenti, del marchio del Paese d’origine e di altre misure stabilite a tal fine, in conformità alle disposizioni applicabili.
  4. Quello del documento digitale contenente la garanzia costituita nel conto di garanzia doganale di cui all’articolo 84-A della Legge doganale, quando il valore dichiarato è inferiore al prezzo stimato stabilito dal Ministero delle Finanze e del Debito Pubblico.

È importante indicare che, ai fini degli articoli 1o, 35, 36, 36-A, 37, 37-A e 90 della Legge doganale, i documenti che devono essere presentati insieme alle merci per il loro sdoganamento, per dimostrare il rispetto delle norme e delle restrizioni non tariffarie, dei NOM e degli altri obblighi stabiliti dalla Legge doganale per ogni regime doganale e dalle altre norme che regolano l’entrata e l’uscita delle merci dal territorio nazionale, devono essere conformi alle norme giuridiche emanate a tal fine dalle autorità competenti, in forma elettronica o inviandole in forma digitale al sistema doganale elettronico attraverso lo sportello digitale, ad eccezione del documento che esprime il valore delle merci in conformità alla regola 3. 1.7. del Regolamento generale del commercio estero in vigore.

Una volta trasmesso il documento, si riceve una ricevuta di riferimento emessa dallo Sportello digitale denominata e-document, che lo spedizioniere doganale o l’agente doganale dichiara sulla rispettiva dichiarazione doganale, nel blocco di identificatori con il codice corrispondente in conformità all’appendice 8 dell’allegato 22 delle Regole generali per il commercio estero in vigore, senza allegare il documento in questione alla dichiarazione doganale, salvo diversa disposizione.

Per attivare il meccanismo di selezione automatica ai sensi dell’articolo 43, primo comma, della Legge doganale, la documentazione si intende allegata alla dichiarazione in dogana e presentata all’autorità doganale quando vengono dichiarati e trasmessi i documenti elettronici generati ai sensi di quanto sopra. L’autorità doganale può richiedere in qualsiasi momento al contribuente, alle parti responsabili in solido e ai terzi ad essi collegati di esibire gli originali della documentazione di cui alle disposizioni di legge applicabili per un confronto.

I documenti contenenti un’asseverazione o una dichiarazione sotto giuramento sono trasmessi dalla persona responsabile di tale asseverazione o dallo spedizioniere doganale, dall’agenzia o dal rappresentante doganale, dall’importatore o dall’esportatore che sdoganerà le merci con la propria firma elettronica o con un sigillo digitale valido e attivo, a condizione che il documento digitalizzato contenga la firma autografa della persona responsabile di tale asseverazione.

Nel caso di documenti che, in base alle disposizioni di legge applicabili, devono essere allegati in originale, essi devono essere trasmessi in conformità al primo paragrafo della regola 3.1.31. delle Regole Generali per il Commercio Estero in vigore; nel caso di visita doganale o di esercizio dei poteri di verifica, l’originale deve essere presentato all’autorità doganale per la custodia o per il confronto.

Quando le disposizioni di legge applicabili stabiliscono l’obbligo di allegare una dichiarazione doganale, non è necessario allegarla, purché il numero della dichiarazione doganale sia indicato nel campo corrispondente.

Quanto sopra si applica anche nel caso di operazioni elaborate mediante rettifica e dichiarazioni doganali complementari, in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 36-A sezione I, paragrafo b) della Legge doganale, è necessario digitalizzare il documento di trasporto in questione, che può essere uno dei seguenti documenti: polizza di carico, lista di imballaggio o lettera di trasporto aereo, tra gli altri, in termini di disposizioni della regola 3.1.31. delle Regole generali per il commercio estero in vigore.

Base giuridica: Articolo 36-A della Legge doganale e regole 3.1.8., 3.1.31. del Regolamento generale del commercio estero in vigore.