Documenti elettronici o digitali che devono essere trasmessi come allegati alla dichiarazione doganale di importazione
Quello relativo al valore e agli altri dati relativi alla commercializzazione delle merci, contenuti nella ricevuta fiscale digitale o in un documento equivalente, quando il valore in dogana delle merci è determinato in base al valore di transazione, dichiarando il corrispondente riconoscimento previsto dall’articolo 59-A della Legge Doganale.
Il voucher deve contenere le seguenti informazioni:
- Luogo e data di spedizione.
- Nome e indirizzo del destinatario della merce. In caso di cambio di destinatario, la persona che assume questo status dovrà annotare questa circostanza sotto giuramento su tutte le copie del documento equivalente.
- La descrizione commerciale dettagliata delle merci e la loro specificazione in termini di tipo, numero di unità, numeri di identificazione, ove esistenti, nonché i valori unitari e totali. Una descrizione commerciale dettagliata non sarà considerata tale se è in codice.
- Nome e indirizzo del fornitore o del venditore.
- Nome e indirizzo dell’acquirente, se diverso dal destinatario.
- Numero del documento o numero di identificazione del documento che esprime il valore commerciale della merce.
L’assenza di una qualsiasi delle indicazioni o dei requisiti sopra elencati, così come gli emendamenti o annotazioni che alterino i dati originali, dovranno essere compensati da una dichiarazione sotto giuramento dell’importatore, dell’agente o del procuratore doganale, sul documento equivalente stesso quando c’è lo spazio per farlo, o tramite una scritta libera ai sensi della regola 1.2.2. del Regolamento generale per il Commercio Estero in vigore, e da presentare in qualsiasi momento all’autorità doganale, a condizione che venga effettuato il pagamento dell’ammenda stabilita dall’articolo 185, sezione I, della Legge Doganale, salvo in caso di adempimento spontaneo.
Le disposizioni del paragrafo precedente, non sono applicabili quando l’autorità ha avviato uno dei poteri di verifica previsti nell’articolo 42 del Codice fiscale della Federazione e nella Legge Doganale.
In caso di restituzione di merci importate temporaneamente per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione, ai sensi degli articoli 108, 111 e 112 della Legge Doganale, si potrà presentare il CFDI o qualsiasi documento che esprima il valore commerciale delle merci.
Quando i dati menzionati al precedente punto 3) sono redatti in lingue diverse dallo spagnolo, dall’inglese o dal francese, devono essere tradotti in spagnolo sulla fattura stessa o in un documento allegato.
Le disposizioni di cui al paragrafo precedente, si applicano anche al documento di trasporto di cui all’articolo 20, sezioni II e VII della Legge Doganale e ai documenti segnalati nell’articolo 36-A, sezione I, lettera b) dello stesso ordinamento legale.
L’obbligo di presentare il CFDI o qualsiasi altro documento che esprima il valore commerciale della merce, è assolto tramite la trasmissione indicata nella regola 1.9.18. delle Norme Generali per il Commercio Estero in vigore, senza che sia necessario accompagnare la dichiarazione doganale con la ricevuta che esprime il valore delle merci; nel caso delle merci di cui all’Allegato 10, Sezione A, delle Norme generali per il Commercio Estero in vigore, oltre alla trasmissione è necessario allegare il CFDI o un documento equivalente.
- Quello contenuto nella polizza di carico, nella bolla di accompagnamento, nella lettera di vettura o in altri documenti di trasporto, come richiesto dal Servizio di Amministrazione Fiscale in base alle norme generali sul Commercio Estero, dichiarando il rispettivo riconoscimento di cui all’articolo 20, sezione VII della Legge Doganale o il numero del documento di trasporto corrispondente.
- Quello che dimostra il rispetto dei regolamenti e delle restrizioni non tariffarie all’importazione, emessi in conformità alla Legge del Commercio Estero, a condizione che tali regolamenti e restrizioni siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Federazione e siano identificati in termini di voce tariffaria e nomenclatura corrispondente in conformità alla tariffa della Legge generale sulle Imposte di importazione ed esportazione.
- Quello che determina la provenienza e l’origine delle merci ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie, quote compensative, contingenti, marchio del paese d’origine e altre misure stabilite a tal fine, in conformità alle disposizioni applicabili.
- Quello del documento digitale che contiene la garanzia doganale di cui all’articolo 84-A della Legge Doganale, quando il valore dichiarato sia inferiore al prezzo stimato stabilito dal Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico.
È importante notare che, ai fini degli articoli 1, 35, 36, 36-A, 37, 37-A e 90 della Legge Doganale, i documenti da presentare insieme alla merce per il loro sdoganamento, per dimostrare la conformità con i regolamenti e le restrizioni non tariffarie, NOM’s e altri obblighi stabiliti dalla Legge Doganale per ciascun regime doganale e altri regolamenti che disciplinano l’entrata e l’uscita delle merci dal territorio nazionale, dovranno essere presentati in conformità con le norme giuridiche emanate a tal fine dalle autorità competenti, in via telematica o inviandoli in forma digitale al sistema doganale elettronico attraverso lo Sportello Digitale, ad eccezione del documento che esprime il valore delle merci in conformità alla regola 3.1.7 del Regolamento generale per il Commercio Estero in vigore.
Una volta che il documento è stato trasmesso, si riceverà una conferma di riferimento da parte Finestra digitale denominata e-document, che lo spedizioniere doganale o l’agente doganale dovrà dichiarare nella rispettiva dichiarazione in dogana, nel blocco degli identificatori con il codice corrispondente in conformità con l’Appendice 8 dell’Allegato 22, delle norme generali per il Commercio Estero in vigore, senza allegare il documento in questione alla dichiarazione doganale, salvo diversa disposizione.
Affinché possa essere attivato il meccanismo di selezione automatica ai sensi dell’articolo 43, primo
comma, della Legge Doganale, la documentazione si considererà come allegata alla dichiarazione in dogana e presentata all’autorità doganale quando si trovino dichiarati e trasmessi i documenti elettronici generati ai sensi della suddetta legge. L’autorità doganale potrà, in qualsiasi momento, richiedere al contribuente, ai soggetti obbligati in solido e ai terzi ad essi legati di esibire per un confronto, gli originali della documentazione a cui fanno riferimento le disposizioni di legge applicabili.
Quei documenti che contengono un’asseverazione o una dichiarazione sotto giuramento di essere veritieri, devono essere trasmessi dalla persona responsabile di tale asseverazione o dallo spedizioniere doganale, dall’agenzia o dal rappresentante doganale, dall’importatore o dall’esportatore che sdoganerà le merci con la propria firma elettronica o il proprio sigillo digitale in vigore e attivo, a condizione che il documento digitalizzato contenga la firma autografa della persona responsabile di tale asseverazione.
Nel caso di documenti che, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, devono essere allegati in originale, dovranno essere trasmessi in conformità al primo paragrafo della regola 3.1.31. delle Regole Generali per il Commercio Estero in vigore, nel caso della visita doganale o dell’esercizio dei poteri di verifica, l’originale dovrà essere presentato all’autorità doganale per la custodia o per il confronto.
Quando le disposizioni giuridiche applicabili stabiliscano l’obbligo di non allegare alcuna dichiarazione doganale, non sarà necessario allegarla, a condizione che il numero di dichiarazione doganale sia indicato nel campo corrispondente.
Quanto sopra si applica anche nel caso di operazioni elaborate mediante rettifica e dichiarazioni doganali complementari, in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 36-A sezione I, paragrafo b) della Legge doganale, è necessario digitalizzare il documento di trasporto in questione, che può essere uno qualsiasi dei seguenti documenti: polizza di carico, lista di imballaggio o lettera di trasporto aereo, tra gli altri, in termini di disposizioni della norma 3.1.31. delle Regole Generali per il Commercio Estero in vigore.
Base giuridica: Articolo 36-A della Legge Doganale e norme 3.1.8., 3.1.31. del Regolamento generale sul commercio estero in vigore.