ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Importazione temporanea per il rientro all'estero nello stesso stato, cioè che rientrino all'estero senza alcuna modifica

Termini e tipi di merci

    1. Per un mese al massimo, rimorchi e semirimorchi, comprese le piattaforme adattate ai mezzi di trasporto progettate e utilizzate esclusivamente per il trasporto di container, a condizione che trasportino nel territorio nazionale le merci introdotte nel Paese o quelle trasportate per l’esportazione.

       

    2. Per un massimo di sei mesi, nei seguenti casi:
      a) Quelli effettuati da residenti all’estero, a condizione che siano utilizzati direttamente da loro o da una persona con cui hanno un rapporto di lavoro, tranne nel caso di veicoli.
      b) quelli dei colli di merci, a condizione che contengano nel territorio nazionale le merci che sono state introdotte nel Paese in essi.
      c) veicoli appartenenti a missioni diplomatiche e consolari straniere e a sedi o uffici di rappresentanza di organizzazioni internazionali, nonché a funzionari e dipendenti del servizio estero messicano, per la loro importazione in regime di esenzione diplomatica, a condizione che siano conformi ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico mediante un regolamento.
      d) Campioni o esemplari a scopo pubblicitario, a condizione che siano conformi ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico con apposito regolamento.
      e) quelli di veicoli, a condizione che l’importazione sia effettuata da messicani residenti all’estero o che possano dimostrare di aver lavorato all’estero per un anno o più, che possano comprovare il loro status di immigrati attraverso una documentazione ufficiale che li autorizzi a farlo e che si tratti di un solo veicolo per ogni periodo di dodici mesi. In questi casi, i sei mesi saranno calcolati in base alle entrate e alle uscite multiple effettuate nell’arco di dodici mesi, a partire dal primo ingresso. I veicoli possono essere guidati nel territorio nazionale dall’importatore, dal coniuge, dagli ascendenti, dai discendenti o dai fratelli, a condizione che siano residenti permanentemente all’estero, o da uno straniero con lo status di immigrazione indicato nel paragrafo a) della sezione IV dell’articolo 106 della Legge doganale. Quando il veicolo è guidato da una persona diversa da quelle autorizzate, l’importatore del veicolo deve sempre viaggiare a bordo. I veicoli di cui alla presente sottosezione devono essere conformi ai requisiti stabiliti nei regolamenti della legge doganale.

       

    3. Fino a un anno, quelli destinati a convegni e congressi internazionali; quelli destinati a eventi culturali o sportivi, sponsorizzati da enti pubblici, nazionali o stranieri, nonché da università o enti privati autorizzati a ricevere donazioni deducibili ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito; quelli di attrezzature, oggetti di scena e altre apparecchiature necessarie per le riprese cinematografiche, a condizione che siano utilizzati nell’industria cinematografica e che la loro importazione sia effettuata da residenti all’estero; quelli di veicoli di prova, a condizione che l’importazione sia effettuata da un costruttore autorizzato residente in Messico; quelli di beni previsti da accordi internazionali di cui il Messico è parte, nonché quelli destinati all’uso ufficiale da parte di missioni diplomatiche e consolari straniere, quando vi è reciprocità.

    4. Per la durata del soggiorno, compresi i rinnovi, nei seguenti casi:
      a) Nell’importazione di veicoli di proprietà di stranieri che entrano nel Paese, con la condizione di soggiorno di visitatore e residente temporaneo, a condizione che si tratti di un solo veicolo.
      b) Beni domestici di merce usata di proprietà di residenti temporanei e studenti residenti temporanei.


    5. Fino a dieci anni, nei seguenti casi:
      a) Contenitori
      b) gli aerei, gli aeromobili leggeri e gli elicotteri, destinati all’uso da parte di compagnie aeree con concessione o permesso di operare nel Paese, nonché quelli per il trasporto pubblico di passeggeri, a condizione che, in quest’ultimo caso, forniscano, nel mese di febbraio di ogni anno e per via elettronica, le informazioni specificate dalle norme emanate dal Servizio di Amministrazione Tributaria (Servicio de Administración Tributaria).
      c) imbarcazioni dedicate al trasporto di passeggeri, merci e pesca commerciale, imbarcazioni speciali e manufatti navali, nonché imbarcazioni da diporto e sportive che sono lance turistiche, yacht o barche a vela di lunghezza superiore a quattro metri e mezzo, compresi i rimorchi per il loro trasporto, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti nei regolamenti della Legge doganale. Le imbarcazioni da diporto, gli yacht o le barche a vela di cui alla presente sottosezione possono essere oggetto di sfruttamento commerciale, a condizione che siano registrati presso un porto turistico.
      d) camper importati temporaneamente da residenti permanenti all’estero, a condizione che siano conformi ai requisiti e alle condizioni stabiliti nel Regolamento della Legge doganale. Le case mobili possono essere guidate o trasportate nel territorio nazionale dall’importatore, dal coniuge, dagli ascendenti, dai discendenti o dai fratelli, a condizione che siano residenti permanenti all’estero, o da qualsiasi altra persona quando l’importatore viaggia a bordo.
      e) Locomotive, vagoni ferroviari e attrezzature specializzate legate all’industria ferroviaria.

Il formulario ufficiale utilizzato per le importazioni temporanee delle merci di cui alla presente sezione deve riguardare la loro permanenza nel territorio nazionale per il periodo autorizzato, nonché le entrate e le uscite multiple che esse effettuano durante tale periodo. I periodi di cui alla presente sezione possono essere prorogati mediante autorizzazione, in presenza di motivi debitamente giustificati.

L’importazione temporanea di beni destinati alla manutenzione e alla riparazione di beni importati temporaneamente in conformità alle disposizioni di cui sopra può essere consentita, a condizione che siano incorporati e non siano destinati ad automobili o autocarri, in conformità alle disposizioni del Regolamento della Legge doganale.

I Regolamenti della Legge doganale stabiliscono i casi e le condizioni in cui deve essere garantito il pagamento delle sanzioni che possono essere imposte nel caso in cui le merci non vengano rispedite all’estero entro i termini massimi autorizzati di cui sopra.

Le merci che sono state importate temporaneamente in conformità a quanto sopra, devono essere restituite all’estero entro i termini stabiliti, altrimenti si intenderà che le merci sono illegalmente nel Paese, essendo terminato il regime di importazione temporanea a cui erano destinate.

Base giuridica: articoli 106 della Legge Doganale 152 del Regolamento della Legge Doganale.