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Importazione temporanea a scopo di lavorazione, trasformazione o riparazione:

Scadenze e tipi di merci

Le Maquiladoras e le aziende con programmi di esportazione autorizzati dal Ministero dell’Economia possono importare temporaneamente beni per restituirli all’estero dopo averli sottoposti a un processo di fabbricazione, trasformazione o riparazione, così come beni da restituire nello stesso stato, secondo i termini del programma autorizzato, a condizione che rispettino i requisiti di controllo stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale attraverso un regolamento.

L’importazione temporanea delle merci di cui alla sezione I, paragrafi a), b) e c), è soggetta al pagamento dell’imposta generale sulle importazioni nei casi previsti dall’articolo 63-A della Legge doganale e, se del caso, dei dazi compensativi applicabili.

Le merci importate temporaneamente dalle maquiladoras o dalle aziende con programmi di esportazione autorizzati dal Ministero dell’Economia, nell’ambito dei rispettivi programmi, possono rimanere nel territorio nazionale per i seguenti periodi:

  1. Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos:
    a) Carburanti, lubrificanti e altri materiali da consumare durante il processo di produzione delle merci d’esportazione.
    b) Materie prime, parti e componenti da utilizzare interamente per l’integrazione di beni destinati all’esportazione.
    c) Contenitori e imballaggi.

  2. Fino a due anni nel caso di container e casse per rimorchi.

  3. Per la durata del programma di maquila o di esportazione, nei seguenti casi:
    a) Macchinari, attrezzature, utensili, strumenti, stampi e parti di ricambio destinati al processo produttivo.
    b) Attrezzature e apparecchi per il controllo dell’inquinamento, per la ricerca o la formazione, per la sicurezza industriale, per le telecomunicazioni e l’informatica, per il laboratorio, per la misurazione, per il collaudo dei prodotti e per il controllo di qualità, nonché quelli coinvolti nella movimentazione di materiali direttamente collegati ai beni di esportazione e altri legati al processo produttivo.
    c) Attrezzature per lo sviluppo amministrativo.

Nei casi in cui i residenti nel Paese vendano prodotti alle maquiladoras e alle società che hanno programmi di esportazione autorizzati dal Ministero dell’Economia, nonché alle società di commercio estero registrate presso il Ministero dell’Economia, le merci del venditore si considereranno importate temporaneamente e l’esportazione definitiva delle merci del venditore si considererà completata, a condizione che siano in possesso della prova di esportazione. Le merci che sono state importate temporaneamente in conformità a quanto sopra, devono essere rispedite all’estero o sottoposte a un altro regime doganale entro i termini stabiliti. In caso contrario, si riterrà che la merce si trovi illegalmente nel Paese, essendo terminato il regime di importazione temporanea a cui era destinata.

Base giuridica: articoli da 108 a 112 della Legge doganale e capitolo 4.3 delle Norme generali per il commercio estero in vigore.

Base giuridica: articoli da 104 a 112 della legge doganale.