ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Mezzi di introduzione o rimozione delle merci

Le merci possono entrare o uscire dal territorio nazionale attraverso il seguente traffico:

  1. Via mare
  2. Via terra
  3. Per ferrovia
  4. Aria
  5. Fiume
  6. Altri mezzi di trasporto
  7. Via Postale

L’entrata o l’uscita di merci nel o dal territorio nazionale, il carico, lo scarico, il trasbordo e il deposito di merci, l’imbarco o lo sbarco di passeggeri e l’ispezione dei loro bagagli devono essere effettuati in un luogo autorizzato, in un giorno e in un orario di lavoro.

Le autorità doganali, su richiesta della parte interessata, possono autorizzare l’entrata o l’uscita dal territorio nazionale di merci che, a causa della loro natura o del loro volume, non possono essere sdoganate in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente, oppure, per rendere più efficiente e più agevole lo sdoganamento delle merci, nonché altri servizi di sdoganamento forniti dal personale doganale, attraverso un luogo diverso da quello autorizzato o in un giorno o in un orario non lavorativo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale mediante norme.

Gli amministratori doganali possono fornire luoghi diversi da quelli autorizzati, nonché in giorni e orari non lavorativi, nei casi in cui il servizio lo giustifichi.

L’Allegato 4 del Regolamento Generale del Commercio Estero in vigore determina i giorni e le ore considerati lavorativi per l’ingresso o l’uscita dal territorio nazionale di persone, merci e mezzi di trasporto.

Base giuridica: gli articoli 10, 11 e 19 della Legge sulle dogane e l’articolo 9 del relativo Regolamento, nonché la norma 2.1.1. del Regolamento generale per il commercio estero.