ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Obblighi

Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla legge doganale, gli importatori di merci devono rispettare i seguenti obblighi:

I. Mantenere sistemi automatizzati di controllo dell’inventario che mantengano in ogni momento una registrazione aggiornata dei dati di controllo delle merci del commercio estero, che devono essere a disposizione dell’autorità doganale.

Coloro che introducono merci in regime di importazione temporanea per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione in maquila o in programmi di esportazione; il regime di deposito fiscale; o il regime di lavorazione, trasformazione o riparazione in depositi doganali, devono tenere il sistema di controllo dell’inventario di cui al paragrafo precedente in forma automatizzata.

In caso di inosservanza delle disposizioni della presente sezione, si presume che i beni che sono di proprietà del contribuente o che sono in suo possesso o custodia e quelli che sono alienati dal contribuente alla data dell’importazione, simili o uguali a quelli importati, siano di origine straniera

II. Ottenere le informazioni, la documentazione e gli altri mezzi di prova necessari per verificare il Paese d’origine e la provenienza delle merci, ai fini delle preferenze tariffarie, del marchio del Paese d’origine, dell’applicazione dei contingenti compensativi, dei contingenti e delle altre misure stabilite a tal fine in conformità alla Legge sul commercio estero e ai trattati internazionali di cui il Messico è parte, e fornirli alle autorità doganali quando queste lo richiedono.

III. Consegnare all’intermediario doganale che promuove lo sdoganamento delle merci una dichiarazione scritta sotto giuramento contenente gli elementi che, ai sensi della Ley Aduanera (Legge doganale), consentono di determinare il valore doganale delle merci. L’importatore deve conservare una copia della presente dichiarazione e procurarsi le informazioni, la documentazione e gli altri mezzi di prova necessari per verificare che il valore dichiarato sia stato determinato in conformità alle disposizioni applicabili della Legge doganale e fornirli alle autorità doganali quando queste lo richiedono.

Nel caso di sdoganamenti in cui interviene uno spedizioniere doganale, quest’ultimo è tenuto a consegnare all’Amministrazione Generale delle Dogane, unitamente alla documentazione richiesta per ottemperare alle disposizioni della successiva Sezione IV, il documento comprovante l’incarico conferito allo spedizioniere o agli spedizionieri doganali di svolgere le proprie operazioni. Questo documento viene inviato in copia allo spedizioniere o agli spedizionieri doganali per i loro archivi e può essere rilasciato per una o più operazioni o per periodi specifici. In questo caso, solo gli spedizionieri doganali incaricati possono avere accesso elettronico al sistema integrato di automazione doganale in carico all’autorità, al fine di utilizzare i dati forniti nel registro dagli importatori, come stabilito dall’articolo 40 della Legge doganale. Nel caso in cui lo spedizioniere doganale non sia stato incaricato da un importatore, ma agisca in qualità di destinatario in un’operazione, le disposizioni del paragrafo precedente non devono essere osservate; a tal fine, l’amministratore dell’ufficio doganale attraverso il quale le merci devono essere sdoganate è autorizzato ad autorizzare l’operazione sotto la sua stretta responsabilità diretta.

IV. L’importatore è esonerato dall’obbligo di cui al paragrafo precedente, a condizione che adotti gli strumenti elettronici di sicurezza per affidare le operazioni di commercio estero allo spedizioniere doganale che il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico potrà indicare con apposito regolamento.

V. Essere iscritti nel Registro degli Importatori e, se del caso, nel Registro degli Importatori di Settori Specifici o nel Registro degli Esportatori Settoriali che sono sotto la responsabilità del Servizio di Amministrazione Fiscale, per cui devono essere aggiornati nell’adempimento dei loro obblighi fiscali, oltre ad accreditare alle autorità doganali la loro iscrizione nel registro federale dei contribuenti e a rispettare gli altri requisiti stabiliti nei Regolamenti e quelli stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale per mezzo di norme.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle importazioni effettuate da passeggeri, società di corriere e pacchi e servizi postali, quando sono sdoganate secondo la procedura stabilita dall’articolo 88 della Legge doganale.

Allo stesso modo, coloro che introducono o rimuovono dal territorio nazionale merci da destinare a un regime doganale sono obbligati a trasmettere, mediante un documento elettronico, alle autorità doganali le informazioni relative al loro valore e, se del caso, altri dati relativi alla loro commercializzazione, prima del loro sdoganamento, secondo i termini e le condizioni stabiliti dal Servizio di Amministrazione Fiscale mediante norme, che si intendono trasmesse una volta generata la corrispondente ricevuta emessa dal sistema elettronico doganale. Il riconoscimento deve essere riportato sulla dichiarazione doganale, ai fini dell’articolo 36 della Legge doganale e di altre disposizioni applicabili.

Coloro che promuovono lo svincolo delle merci senza l’intervento di uno spedizioniere doganale devono rispettare quanto segue, fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla Legge doganale e dai suoi Regolamenti:

I. Richiedere al Servizio di Amministrazione Fiscale, rispettando i termini e le condizioni stabiliti nel Regolamento della Legge Doganale, l’assegnazione di un numero di autorizzazione ai fini della trasmissione delle dichiarazioni doganali attraverso il sistema doganale elettronico.

II. Trasmettere al sistema elettronico doganale, secondo le modalità e la periodicità stabilite dal Servizio dell’Amministrazione fiscale, le informazioni statistiche sulle dichiarazioni doganali.

III. Eseguire gli atti ad essi corrispondenti in conformità alla Legge doganale nello sdoganamento delle merci, utilizzando il sistema doganale elettronico e la loro firma elettronica avanzata o il sigillo digitale.

IV. Disporre delle attrezzature necessarie per promuovere la liquidazione elettronica, in conformità alle norme emanate dal Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico.

V. Utilizzare lucchetti ufficiali o elettronici sui veicoli e sui contenitori che trasportano le merci delle operazioni di sdoganamento che effettuano, in conformità con le disposizioni stabilite dal Servizio di Amministrazione Fiscale mediante un regolamento, e impedire che i lucchetti fiscali che acquistano da produttori autorizzati vengano utilizzati su contenitori o veicoli che trasportano merci che non hanno sdoganato. Il numero di lucchetto ufficiale o elettronico utilizzato sui veicoli o sui mezzi di trasporto contenenti le merci da sdoganare deve essere indicato nella dichiarazione doganale o nell’avviso consolidato.

VI. Nel caso di merci soggette a regolamentazioni e restrizioni non tariffarie il cui adempimento è effettuato mediante un documento elettronico o digitale, annotare la relativa conferma sulla dichiarazione doganale.

VII.  Dichiarare, sotto giuramento, la natura e le caratteristiche delle merci e altri dati relativi all’operazione di commercio estero in cui è coinvolto, sui moduli ufficiali e sui documenti richiesti o, se del caso, nel sistema doganale elettronico.

VIII.  Accettare le visite ordinate dalle autorità doganali per verificare il rispetto degli obblighi fiscali e doganali o per indagini specifiche.

Base giuridica: articoli 59, 59-A e 59-B della legge doganale.