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Per l’adesione ad un accordo di libero scambio

Ai sensi dell’articolo 36-A, sezione I, paragrafo a) della Legge doganale, per l’importazione con trattamento tariffario preferenziale di merci originarie in conformità agli accordi e ai trattati commerciali firmati dal Messico, la fattura allegata alla dichiarazione di importazione dovrà essere conforme a quanto segue:

    1. Nel caso del T-MEC, del TLCCH, del TLCI, della Decisione, del TLCAELC, del TLCUFTA, dell’AAEJ, dell’AICP, del TLCCA, del TLCP, del TIPAT e dell’ACC, il documento equivalente allegato alla dichiarazione doganale di importazione potrà essere rilasciato da una persona situata in un luogo diverso dal territorio della Parte esportatrice.

      Tuttavia, nel caso di una dichiarazione su fattura ai sensi della decisione, tale dichiarazione non può essere presentata sul documento equivalente rilasciato da una persona diversa dall’esportatore stabilito nella Comunità, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino o nel Regno Unito, ma può essere rilasciata sulla bolla di consegna (ordine di spedizione o polizza di carico) o su qualsiasi altro documento commerciale rilasciato dall’esportatore stabilito nella Comunità, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino o nel Regno Unito.

      Analogamente, nel caso di una dichiarazione su fattura ai sensi del TLCAELC, tale dichiarazione non può essere riportata sul documento equivalente emesso da una persona diversa dall’esportatore con sede in uno Stato EFTA, ma può essere riportata sulla bolla di consegna (ordine di spedizione o polizza di carico) o su qualsiasi altro documento commerciale emesso dall’esportatore con sede in uno Stato EFTA.

      Analogamente, nel caso di una dichiarazione di origine ai sensi dell’AEOJ, tale dichiarazione non può essere riportata sul documento equivalente rilasciato da una persona diversa dall’esportatore con sede in Giappone, ma può essere riportata sulla bolla di consegna (ordine di spedizione o polizza di carico) o su qualsiasi altro documento commerciale rilasciato dall’esportatore con sede in Giappone.

    2. Nel caso dell’importazione di merci con trattamento tariffario preferenziale in conformità all’Accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti del Messico e la Repubblica di Colombia (TLCC), quando il documento equivalente allegato alla dichiarazione di importazione sia rilasciato da una persona diversa dall’esportatore che ha compilato e firmato il certificato di origine, quest’ultimo si considererà valido per coprire tali merci, a condizione che contenga:

      a) nel campo 4 (numero e data della/e fattura/e), il numero e la data dei documenti equivalenti rilasciati dall’esportatore con sede in Colombia che ha compilato e firmato il certificato di origine, relativi alle merci descritte nel campo 6 (descrizione della/e merce/e).

      b) nel campo 11 (osservazioni), l’indicazione che le merci saranno fatturate in un Paese terzo, il nome, la denominazione o la ragione sociale e l’indirizzo della persona che emette i documenti equivalenti per l’importazione nel territorio nazionale, nonché il numero e la data degli stessi.a) nel campo 4 (numero e data della/e fattura/e), il numero e la data dei documenti equivalenti rilasciati dall’esportatore con sede in Colombia che ha compilato e firmato il certificato di origine, relativi alle merci descritte nel campo 6 (descrizione della/e merce/e).

    3. Nel caso di importazioni di merci originarie che beneficiano di un trattamento tariffario preferenziale ai sensi dell’ACE n. 66, il documento equivalente allegato alla dichiarazione di importazione dovrà essere rilasciato dall’esportatore situato nel territorio della Parte esportatrice, a seconda dei casi, e tale esportatore coincide con l’esportatore indicato nel corrispondente certificato di origine, nel campo relativo all’esportatore.
    4. Quando le merci coperte da certificati di origine rilasciati in conformità agli accordi commerciali firmati dal Messico nell’ambito dell’ALADI sono importate con un trattamento tariffario preferenziale, si applica quanto segue:a)Quando il documento equivalente allegato alla dichiarazione d’importazione sia rilasciato da una persona diversa dall’esportatore o dal produttore che abbia rilasciato il certificato, che si trova in un Paese che non sia Parte dell’Accordo corrispondente, il certificato è considerato valido per tali merci, a condizione che sia rispettato quanto segue:

      a) Che il campo della fattura commerciale del certificato di origine indichi il numero della fattura commerciale relativa all’importazione della merce nel territorio nazionale. 2. Che sia indicato nel campo delle osservazioni del certificato d’origine che le merci saranno fatturate in un paese terzo, identificando il nome, la denominazione o la ragione sociale e indirizzo della persona che ha rilasciato il documento equivalente per l’importazione delle merci nel territorio nazionale.

      Quando l’importazione di merci coperte dallo stesso certificato di origine è suddivisa in due o più domande, l’originale del certificato di origine dovrà essere allegata alla prima domanda e alle domande successive, tale certificato dovrà essere trasmesso in un documento elettronico o digitale come allegato alla domanda e in conformità alle disposizioni della regola 3.1.32., a condizione che sia indicato nel campo di osservazione della domanda, il numero di domanda al quale è stato allegato l’originale del certificato.

    5. Nel caso di importazione di merci con trattamento tariffario preferenziale in conformità al PAAP, le merci non perderanno il loro carattere originario, anche se sono fatturate da operatori commerciali di un Paese non Parte del PAAP; il certificato di origine è considerato valido per coprire tali merci, a condizione che si indichi nel suo campo 12 “Osservazioni” il nome completo e l’indirizzo legale (compresi città e paese) dell’operatore commerciale del paese non.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 5 non esentano l’esportatore che rilascia i certificati di origine o i documenti attestanti l’origine, dall’obbligo di conservare nel proprio territorio copia di tutti i registri relativi a qualsiasi cessione della merce oggetto del certificato di origine o del documento attestante l’origine, effettuata attraverso un Paese non parte del trattato, comprese le successive cessioni fino all’importazione nel territorio nazionale e i registri relativi alla fatturazione, al trasporto e al pagamento o all’incasso delle merci esportate.

Le disposizioni della presente sezione si applicheranno fatte salve le disposizioni dei rispettivi accordi di libero scambio, in relazione ad altri obblighi in materia di norme di origine, certificazione, trasferimento e spedizione diretta.

In via eccezionale, e nel caso in cui l’esportatore o il produttore, al momento del rilascio del certificato di origine, non conosca il numero del documento equivalente che coprirà l’importazione delle merci nel territorio nazionale, il campo corrispondente non dovrà essere compilato e l’importatore deve allegare alla domanda doganale una dichiarazione sotto giuramento, che le merci coperte dal certificato di origine corrispondano a quelle contenute nel documento equivalente che copre l’importazione e indicare il numero e la data della fattura commerciale emessa dalla persona situata in un Paese che non è Parte dell’Accordo e del certificato di origine che copre l’importazione.

Ai fini del paragrafo precedente, la data di rilascio del certificato di origine può essere anteriore alla data di emissione della fattura commerciale relativa all’importazione.

Ai fini delle disposizioni dell’articolo 36-A, sezione I, paragrafo d) della legge doganale, quando il documento equivalente contenga una dichiarazione conforme ai trattati di libero scambio o agli accordi commerciali firmati dal Messico e soddisfi le disposizioni legali applicabili alle importazioni con trattamento tariffario preferenziale, non sarà necessario allegarlo alla dichiarazione doganale, a condizione che la dichiarazione sia fatta nella trasmissione di cui alle regole 1.9.18 e 1.9.19, e che l’autorità nell’esercizio dei suoi poteri di verifica possa richiederlo per il suo confronto.

Base giuridica: Articolo 36-A della Legge doganale e Regola 3.1.10., del Regolamento Generale del Commercio Estero in vigore.