ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Per restituire le merci al Paese (di origine) nelle stesse condizioni, ovvero in rientro dall'estero senza alcuna modifica

Termini e tipi di merci:

  1. Fino a tre mesi, per rimorchi e semirimorchi, compresi quelli progettati e utilizzati esclusivamente per il trasporto di container.

  2. Fino a sei mesi nei seguenti casi:
    a) per gli imballaggi di merci.
    b) per esportazioni effettuate da residenti in Messico senza insediamento permanente all’estero.
    e) per campioni e campionari destinati a far conoscere le merci.
    d) per attrezzatura, materiale scenico e altre apparecchiature necessarie alle riprese, purché siano utilizzati nell’industria cinematografica e la loro esportazione sia effettuata da residenti nel paese.

  3. Fino a un anno, per merci destinate a mostre, convegni, congressi internazionali o eventi culturali o sportivi.

  4. Per il periodo stabilito dal Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico /Ministero dell’Economia e delle Finanze messicano (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) e per le merci ivi indicate, qualora le circostanze economiche lo giustifichino, previo parere del Ministero dell’Economia. In tali casi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze messicano può autorizzare l’adempimento dell’obbligo di restituzione con l’introduzione nel Paese di merci diverse da quelle temporaneamente esportate, a condizione che si tratti di merci fungibili, non identificabili individualmente e conformi alle condizioni di controllo stabilite da tale ente.

I termini di cui ai numeri da 1 a 4 possono essere prorogati fino a un periodo pari a quello di cui al comma in questione, mediante rettifica alla domanda di esportazione temporanea, prima della scadenza del rispettivo termine. Nel caso in cui sia necessario un ulteriore periodo di tempo, l’autorizzazione deve essere richiesta in conformità con i requisiti indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze messicano. Nel caso delle disposizioni al punto 4 potrà essere esteso, previo parere del Ministero dell’Economia.

Per i numeri 2, 3 e 4, la dichiarazione doganale deve indicare lo scopo per il quale le merci sono destinate a essere utilizzate e, se del caso, il luogo in cui le merci saranno utilizzate per il suddetto scopo e dove verranno conservate.

In tutti gli altri casi, non è richiesta alcuna dichiarazione doganale, ma deve essere presentato il modulo ufficiale richiesto dal Servizio dell’Amministrazione Tributaria (Servicio de Administración Tributaria).

Non sarà inoltre necessario presentare la dichiarazione doganale per l’esportazione temporanea quando viene presentato un altro documento per lo stesso scopo, come previsto da qualsiasi trattato internazionale di cui il Messico è parte. Il Servizio di Amministrazione Tributaria stabilirà, mediante norme, i casi e le condizioni in cui sarà applicabile l’uso di questo documento, in conformità con le disposizioni previste dai trattati internazionali.

Base giuridica: articolo 116 della legge doganale.