ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Per sottoporre le merci ad un processo di lavorazione, trasformazione o riparazione

Termini e tipi di merci:

Le merci sono autorizzate a lasciare il territorio nazionale per essere sottoposte a un processo di trasformazione, lavorazione o riparazione per un periodo massimo di due anni. Tale termine può essere prorogato fino a concorrenza di un lasso di tempo uguale, mediante rettifica alla domanda presentata dall’esportatore, o tramite un agente doganale quando lo sdoganamento avviene per suo tramite, o previa autorizzazione qualora sia richiesto un periodo più lungo, conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento della Legge Doganale.

Al momento della restituzione delle merci, si pagherà l’imposta generale sulle importazioni corrispondente al valore delle materie prime o delle merci straniere incorporate, nonché il prezzo dei servizi resi all’estero per la loro trasformazione, lavorazione o riparazione, in conformità alla classificazione tariffaria delle merci restituite, in tal senso, Articoli 307(1) e 318 dell’Accordo Nordamericano di Libero Commercio (NAFTA), articoli 3-01 e 3-08 dell’Accordo di Libero Commercio tra la Repubblica del Cile e gli Stati Uniti del Messico (CAFTA), articoli 3-01 e 3-07 dell’Accordo di Libero Commercio tra gli Stati Uniti del Messico e la Repubblica Orientale dell’Uruguay (UFTA), articolo 3. 7 del TLCP, l’articolo 3.12 dell’Accordo di integrazione commerciale tra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica del Perù (AICP) e l’articolo 3. 13 del PAAP, le merci che sono state temporaneamente esportate in un Paese parte del trattato corrispondente, per essere sottoposte a un processo di riparazione o modifica, possono essere restituite in esenzione dai dazi sul commercio estero, a condizione che al momento del rientro nel territorio nazionale sia dimostrato che tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione o processo che ne abbia distrutto le caratteristiche essenziali o le abbia trasformate in una merce nuova o commercialmente diversa. Si considera che un’operazione o un processo trasformi le merci in un bene nuovo o commercialmente diverso quando, a seguito di tale operazione o processo, la destinazione o l’uso originari delle merci vengono ampliati, modificati o specificati, oppure viene cambiato uno dei seguenti elementi:

  1. la descrizione commerciale, comune o tecnica dei beni.
  2. Il loro grado di lavorazione.
  3. La loro composizione, le loro caratteristiche o la loro natura.
  4. La loro classificazione tariffaria, se diversa da quella delle merci esportate temporaneamente.

Base giuridica: Articolo 117 della Legge doganale e Regola 4.4.6. delle Regole generali per il commercio estero per il 2017.