ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Residenti permanente e cittadini rimpatriati o deportati

I residenti permanenti e i cittadini rimpatriati o deportati possono introdurre le masserizie esenti da imposte nel commercio estero a condizione che siano soggetti alla seguente procedura:

1.- Ottenere nel consolato messicano più vicino a casa tua, la dichiarazione certificata di masserizie, in cui devi dichiarare:

  1. Nome dell’importatore.
  2. Domicilio in cui hai stabilito la tua residenza all’estero.
  3. Luogo in cui stabilirai la tua residenza in Messico.
  4. Descrizione e quantità della merce che integra le masserizie.
  5. Tempo di residenza all’estero, che non può essere inferiore a sei mesi.
  6. Manifestare sotto protesta per dire la verità i dati della richiesta di importazione de masserizie dalla casa precedente, nel caso di esistenti.

Alla fine del testo corrispondente alla certificazione delle masserizie, deve essere dichiarata la seguente legenda:

“AI FINI GIURIDICI CHE POSSONO INSORGERE, IL PRESENTE CERTIFICATO È RILASCIATO IN QUATTRO COPIE, FATTA SALVA LA QUALIFICAZIONE DEFINITIVA CHE LE AUTORITÀ DOGANALI APPORTANO, SE DEL CASO, È NECESSARIO ACCOMPAGNARE ALLA RICHIESTA DI IMPORTAZIONE COPIA DELLA CARTA O DEL MODULO MIGRATORIO MULTIPLO IN CUI È PRESENTE IL SIGILLO DELL’AUTORITÀ MIGRATORIA.

2.- Allegare a tale dichiarazione, una copia della domanda di importazione di beni per la casa, se del caso.

3.- L’importazione deve essere effettuata tramite un agente doganale, che deve formulare una petizione A1, in cui dichiara, la voce tariffaria 9804.00.01, nel campo ad essa corrispondente.

Contatto:

  • Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM)
    Telefoni 01 (55) 33 00 75 00 a città del Messico.
    Sito Web: www.caaarem.mx 
  • Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA)
    Telefoni 01 (55) 1107-8515 / 1107-8592 Lada Nazionale.
    Sito Web: www.claa.org.mx 

4.- L’interessato non deve presentare fatture commerciali né essere iscritto nel registro degli importatori.

5.- L’importatore deve dimostrare il suo status migratorio presso l’ufficio doganale di sdoganamento.

6.- Nel caso di masserizie per la seconda casa o successive che i residenti permanenti vogliono importare, essi devono richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione legale generale entro l’anno successivo alla prima importazione delle masserizie.

Base giuridica: articoli 61 sezione VII della legge doganale, articoli 100, 101 e 104 del suo regolamento, regola 3.3.5. delle Regole Generali del Commercio Estero.