ANAM

Sistema Electrónico
de Aduanas

Interno

Il regime di transito consiste nel trasferimento di merci, sotto controllo fiscale, da un ufficio doganale nazionale a un altro.

Il transito delle merci è considerato interno quando viene effettuato secondo una delle seguenti ipotesi:

    1. L’ufficio doganale di entrata invia le merci di origine straniera all’ufficio doganale che si occuperà dello sdoganamento all’importazione.
    2. L’ufficio doganale di sdoganamento invia le merci nazionali o nazionalizzate all’ufficio doganale di uscita, per l’esportazione.
    3. L’ufficio doganale di sdoganamento invia le merci temporaneamente importate nell’ambito dei programmi di maquila o di esportazione all’ufficio doganale di uscita, per il loro rientro all’estero.

Il regime di transito interno deve essere promosso dagli importatori, dagli esportatori o attraverso un agente o un’agenzia doganale.

Transito interno di importazione

Per effettuare il transito interno all’importazione, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

    1. Formulare la dichiarazione di transito interno.

    2. Determinare provvisoriamente i dazi, applicando l’aliquota massima indicata nella tariffa della Legge generale sulle imposte di importazione e di esportazione e l’aliquota corrispondente per gli altri dazi che possono essere riscossi, nonché i dazi compensativi.

    3. Allegare alla dichiarazione doganale la documentazione che attesti il rispetto delle norme non tariffarie e delle restrizioni applicabili al regime di importazione e, se del caso, il documento che attesti il deposito effettuato sul conto di garanzia doganale di cui all’articolo 84-A della Legge doganale, tranne nei casi stabiliti dal Servizio di Amministrazione Tributaria.

    4. Nel caso di regolamenti e restrizioni non tariffarie la cui osservanza è dimostrata per via elettronica, non è necessario stampare la firma elettronica che ne dimostra l’assolvimento totale o parziale nella dichiarazione di transito interno.

    5. Pagare i dazi aggiornati a partire dall’ingresso della merce nel Paese e fino a quando non viene effettuato tale pagamento, nonché i dazi compensativi, prima di attivare il meccanismo di selezione automatica presso l’ufficio doganale di sdoganamento.

    6. Effettuare il trasferimento delle merci utilizzando i servizi di società iscritte all’albo delle imprese di trasporto di cui all’articolo 189 del Regolamento della legge doganale.

Ai fini dell’articolo 125, Sezione III della Legge doganale, nel caso di operazioni effettuate mediante dichiarazioni doganali consolidate, ai sensi degli articoli 37 e 37-A della Legge doganale, l’agente, l’agenzia o lo spedizioniere doganale, l’importatore o l’esportatore, che promuove il transito interno di merci temporaneamente importate nell’ambito di un Programma IMMEX per il loro ritorno all’estero, deve presentare la comunicazione consolidata ai sensi delle Regole 2. 4.11. e 3.1.32. delle Regole commerciali generali in vigore, a seconda dei casi, prima del modulo di selezione automatica, presso l’ufficio doganale di spedizione. Per l’inizio e l’arrivo del transito, la stampa della dichiarazione doganale deve essere presentata, sia all’ufficio doganale di apertura che all’ufficio doganale di uscita, e in entrambi i casi il meccanismo di selezione automatica deve essere attivato e procedere secondo i termini del suo risultato.

Transito interno per l’esportazione

La dichiarazione doganale di esportazione deve essere presentata, le tasse corrispondenti devono essere pagate e i regolamenti non tariffari e le restrizioni applicabili al regime di esportazione devono essere rispettati, presso l’ufficio doganale di spedizione.

Il transito interno per l’importazione e l’esportazione di merci trasportate per ferrovia in container, rimorchi e semirimorchi, è soggetto a quanto segue:

A) In caso di transito interno all’importazione:

    1. L’agente, l’agenzia doganale o l’importatore preparano la dichiarazione doganale in cui annotano il numero di colli e la descrizione commerciale, la quantità e il valore delle merci come dichiarato nella polizza di carico o secondo le informazioni del documento equivalente che le copre o il valore dichiarato ai fini del contratto di assicurazione per il trasporto delle merci.
    2. Nel caso in cui nell’ufficio doganale in cui inizia il transito il meccanismo di selezione automatica determini il riconoscimento doganale, questo consisterà nel confrontare i timbri fiscali e i numeri dei container, dei rimorchi, dei semirimorchi o dei vagoni ferroviari, consegnati nella dichiarazione doganale, con quelli che il mezzo di trasporto espone fisicamente, e l’informazione sarà inviata all’ufficio doganale di arrivo in modo che il riconoscimento corrispondente possa essere effettuato in quest’ultimo.
    3. Nel caso di transiti in contenitori a doppio stivaggio, il cui risultato è una visita doganale, l’ufficio doganale di partenza invia le informazioni all’ufficio doganale di arrivo affinché quest’ultimo effettui la visita.
    4. L’ufficio doganale all’inizio del transito può effettuare verifiche delle merci trasportate solo nei casi in cui il meccanismo di selezione automatica determini lo sdoganamento gratuito e siano stati rilevati rischi in termini di salute, salute degli animali o delle piante, ambiente, sicurezza nazionale; negli altri casi, l’ufficio doganale all’inizio del transito autorizza il veicolo a iniziare il viaggio.
    5. Il concessionario del trasporto ferroviario o il deposito doganale che riceve le merci deve presentare la stampa della dichiarazione doganale che copre il transito delle merci all’ufficio doganale di arrivo, entro 24 ore dall’arrivo delle merci o, in mancanza, il primo giorno lavorativo successivo all’arrivo delle merci.
    6. Nel caso in cui la società concessionaria non presenti la dichiarazione doganale ai sensi del paragrafo precedente, lo spedizioniere doganale, l’agenzia doganale o l’importatore che ha avviato il transito può consegnare alla Dogana un esemplare aggiuntivo destinato al trasportatore o una semplice stampa della dichiarazione doganale, dotata di codice a barre, anche se non contiene la certificazione del meccanismo di selezione automatica o la firma autografa dello spedizioniere doganale o del suo rappresentante.
    7. Nel caso di viaggi diretti di lunghezza pari o inferiore a 300 chilometri, o quando più imprese ferroviarie sono coinvolte nel trasferimento, l’impresa di trasporto incaricata di presentare i pedimentos per la loro conclusione può scegliere di inviare quelli che coprono il transito della merce via fax.
    8. Nel caso in cui, presso l’ufficio doganale di partenza, il meccanismo di selezione automatica abbia determinato lo sdoganamento libero, l’ufficio doganale di arrivo riceve le stampe delle dichiarazioni doganali che coprono il transito delle merci e procede alla loro conclusione, a condizione che il mezzo di trasporto sia arrivato all’ufficio doganale e che sia verificata la presenza fisica delle merci nel deposito doganale o nel magazzino doganale.
    9. Nel caso in cui nell’ufficio doganale di partenza il meccanismo di selezione automatica determini la visita doganale, l’ufficio doganale di arrivo riceve le dichiarazioni doganali che coprono il transito delle merci e procede alla conclusione delle stesse, dovendo comprovare la presenza fisica del container, del rimorchio o del semirimorchio, nella zona franca o fiscale; confrontare le chiusure ufficiali e i numeri dei container, dei rimorchi, dei semirimorchi o delle carrozze ferroviarie; effettuare l’ispezione fisica delle merci, nonché l’esame documentale della dichiarazione doganale e dei documenti di accompagnamento.
    10. Nel caso in cui la quantità o la descrizione delle merci riportate sulla dichiarazione doganale non coincidano con quelle trasportate, la dichiarazione doganale deve essere rettificata secondo quanto previsto dalla norma 4.6.13 del Regolamento Generale del Commercio Estero in vigore.

B) In caso di transito interno per l’esportazione:

    1. Presso l’ufficio doganale in cui inizia il transito, deve essere presentata la dichiarazione doganale che riguarda l’esportazione o la restituzione delle merci, o l’avviso consolidato, nel caso di dichiarazioni doganali consolidate ai sensi degli articoli 37 e 37-A della Legge doganale, dichiarando il codice corrispondente in conformità all’Appendice 2 dell’Allegato 22 del Regolamento generale per il commercio estero in vigore; deve essere inoltre dichiarato l’identificatore corrispondente in conformità all’Appendice 8 del suddetto Allegato, effettuando il pagamento delle tasse corrispondenti e rispettando le norme e le restrizioni non tariffarie applicabili al regime di esportazione.
    2. Al momento della presentazione della dichiarazione doganale con il meccanismo di selezione automatica, in conformità con le disposizioni delle regole 2.4.11 e 3.1.33 del Regolamento Generale del Commercio Estero in vigore, a seconda dei casi, le merci devono essere fisicamente presenti nel deposito doganale o nel magazzino doganale, tranne nel caso di operazioni per le quali è applicabile il “Despacho a domicilio”.
    3. Per il transito, è necessario presentare una stampa del “Pedimento” o del “Formato de Aviso Consolidado” dell’Allegato 1 del Regolamento Generale del Commercio Estero in vigore, sia all’ufficio doganale di partenza che all’ufficio doganale di avvio, in entrambi i casi.
    4. Il transito delle merci deve essere coperto con la dichiarazione doganale di esportazione o di restituzione contenente l’identificativo “Avviso di transito interno per l’esportazione”, che fa parte dell’appendice 8 dell’allegato 22 del Regolamento generale del commercio estero in vigore, o con l’avviso consolidato, nel caso di dichiarazioni doganali consolidate ai sensi degli articoli 37 e 37-A della Legge doganale.
    5. La dichiarazione doganale consolidata o l’avviso di cui alla sezione precedente sono presentati all’ufficio doganale di destinazione dal concessionario del trasporto ferroviario, dagli spedizionieri doganali, dall’agenzia doganale, dall’esportatore o dall’impresa di trasporto incaricata di presentare le dichiarazioni doganali per la loro chiusura, ai sensi delle disposizioni del primo paragrafo, sezione I, sottosezione d), primo paragrafo della regola 4.6.7 delle Regole generali sul commercio estero in vigore.

    6. L’ufficio doganale di destinazione riceve le dichiarazioni doganali o gli avvisi consolidati di cui al secondo punto del presente punto B e procede alla conclusione del transito, a condizione che il mezzo di trasporto sia arrivato all’ufficio doganale e che le merci siano controllate con la lista di scambio e, se del caso, con le immagini a raggi gamma.

Ai fini di quanto sopra, le imprese ferroviarie devono rispettare quanto segue:

  1. Indicare l’indirizzo per ascoltare e ricevere le notifiche, nonché il nome della persona autorizzata a tale scopo, nell’ambito della giurisdizione dell’Ufficio doganale di partenza; in caso contrario, tale notifica sarà intesa con il macchinista ferroviario stesso.
  2. Il concessionario ferroviario deve rispettare l’ordine dei vagoni ferroviari nella lista di interscambio al momento dell’ingresso del rimorchiatore nel paese.

Il transito interno delle merci deve essere effettuato entro i periodi massimi di circolazione stabiliti nell’Allegato 15 del Regolamento generale per il commercio estero in vigore.

Se le merci in transito interno per l’importazione non arrivano all’ufficio doganale di spedizione entro il termine indicato, la determinazione provvisoria dei dazi e dei dazi compensativi è considerata definitiva. Se le merci in transito interno per l’esportazione o la restituzione all’estero non arrivano all’ufficio doganale di uscita entro il termine stabilito, non sono considerate esportate o restituite e i benefici fiscali eventualmente ottenuti a seguito dell’esportazione sono rimborsati.

Quando, per cause imprevedibili o di forza maggiore, le merci non possono arrivare entro i termini di cui al paragrafo precedente, lo spedizioniere doganale, l’agenzia doganale, l’importatore, l’esportatore sono tenuti a restituire i benefici fiscali ottenuti dall’esportazione. L’importatore, l’esportatore o il vettore, indistintamente, devono presentare una comunicazione scritta alle autorità doganali in conformità alle disposizioni del Regolamento della Legge doganale, indicando i motivi che impediscono l’arrivo tempestivo delle merci. In questo caso, l’arrivo estemporaneo delle merci può essere consentito per un periodo pari al tempo massimo stabilito per il movimento.

Base giuridica: Articoli 124, 125, 127 e 128 della Ley Aduanera, norme 4.6.5., 4.6.7. delle Reglas Generales de Comercio Exterior in vigore.